Una proposta di legge
che reca norme di semplificazione delle procedure per le adozioni nazionali e
che introduce la possibilità di adottare un bambino per le coppie, un uomo e
una donna, conviventi da almeno cinque anni. E’ questo il senso della proposta
di legge da me presentata di modifica alla legge del 4 maggio 1983 n. 184 che
reca disposizione sul “Diritto del minore ad una famiglia”
La legislazione
italiana sulle adozioni presenta diversi problemi relativi soprattutto alle
lunghezze procedurali con cui si effettua l’adozione. Compito del legislatore è
pertanto quello di semplificare le
procedure per l’adozione in modo da
garantire ai genitori adottivi la possibilità di avere tempi certi per
l’espletamento delle stesse. In particolare il mio progetto di legge
interviene sulla riduzione dei tempi delle procedure di
adozione rendendoli più ragionevoli. Ma
non solo. E’ aggiunto anche un comma che consente, a chi , uomo e donna,
conviva in modo stabile da almeno cinque anni, senza che vi sia stata la
celebrazione del matrimonio, di poter adottare un minore. La convivenza tra
uomo e donna equiparata al matrimonio è
infatti un principio ormai riconosciuto dalla giurisprudenza e che sarà presto
inserita nell’ ordinamento italiano con
l’approvazione del progetto di legge in discussione attualmente alla Commissione giustizia della Camera dei
deputati che disciplina anche le
convivenze tra uomo e donna. Una
notevole opportunità quindi anche per quelle coppie, come detto conviventi, che
presentano tutti i requisiti per adottare un bambino.
In generale lo
snellimento di tutte le procedure è essenziale per due motivi:
1) dare tempestiva possibilità al minore di
vivere la propria vita di relazione in
condizioni tali da poterne favorire la crescita in modo stabile avendo come
riferimento una famiglia che, se pur adottiva, lo aiuti e lo sostenga;
2) le coppie che hanno richiesto
l’adozione le procedure più snelle porterebbero
anche ad ottenere una sensibile riduzione dei costi.
Oggi il procedimento di
adozione si divide in più fasi. In primo luogo c’è l’accertamento dello stato
di abbandono che si conclude con la dichiarazione di adottabilità, segue la
scelta dei coniugi idonei all’ affidamento preadottivo ed infine c’è la
verifica del periodo di affidamento che si conclude con lo stato di
adottabilità o meno del minore. Una procedura attenta, quindi, all’ interesse
superiore del minore, ma che difetta della complessità delle procedure e
soprattutto di tempi molto lunghi che necessitano, come fa questa proposta di
legge, di essere ridotti.
Nessun commento:
Posta un commento